REGOLAMENTO UTILIZZO MARCHIO ASSOCIATIVO
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II presente regolamento si applica a tutti gli utilizzatori del marchio collettivo dell'A.I.FI, di cui ai successivi punti.
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Utilizzatori del marchio sono i Fisioterapisti associati all'A.I.FI. in regola con il pagamento delle quote associative. Il marchio collettivo è concesso al fine di consentire che tutti gli utilizzatori offrano alla generalità degli utenti i loro servizi professionali secondo criteri che siano fra di loro omogenei e rispondenti ai principi di un corretto esercizio secondo quanto stabilito dal codice deontologico dell'A.I.FI.
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Ai Fisioterapisti il marchio associativo viene concesso per essere utilizzato sulle targhe, insegne, carte professionali, biglietti da visita.
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La Direzione Regionale dell'A.I.FI. stabilisce annualmente la durata della concessione e l'eventuale quota da pagare per ottenere l'autorizzazione.
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I Fisioterapisti che intendano utilizzare il marchio associativo sono tenuti a presentare specifica richiesta agli organi regionali dell'A.I.FI. che concedono l'autorizzazione.
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Il marchio collettivo può inoltre essere concesso ad aziende, enti, associazioni ed istituzioni operanti nel campo socio sanitario ai fini della promozione dei propri prodotti e/o servizi. A tutela della propria immagine l'A.I.FI., si riserva di effettuare ogni tipo di valutazione possibile sui prodotti e/o servizi da promuovere e sulle modalità di promozione adottate.
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La durata della concessione ed il costo contrattuale di tale concessione sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza Nazionale o Regionale a cui perviene la richiesta, per livello di competenza territoriale.
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L'A.I.FI., tutela il marchio associativo nei confronti di chiunque se ne avvalga al di fuori di ogni legittimo e consentito uso. Sottoscrivendo il regolamento d'uso, l'utilizzatore dichiara di essere a conoscenza che la mancata osservanza di uno dei principi del presente regolamento inibisce "ipso iure" l'utilizzo del marchio in ogni sua forma e modo, e che pertanto il proseguire nell'uso dello stesso costituisce atto di concorrenza sleale che, come tale, verrà perseguito dall'A.I.FI.
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Ogni utilizzo del marchio associativo diverso da quelli qui indicati dovrà essere autorizzato dall'A.I.FI.
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L'A.I.FI. può svolgere attraverso i suoi Organi Nazionali o Regionali attività di vigilanza su ogni utilizzatore per verificare il rispetto del presente regolamento.
Approvato dalla Direzione Nazionale dell'A.I.FI. il 29/3/2003 a Roma.